Codice Etico e Deontologico

Premessa

Le professioni di facilitatori e counselor ad orientamento transpersonale rientrano nella categoria di libere attività non organizzate in ordini o collegi professionali. Le attività svolte da associazioni professionali come l’Associazione Professionale Le Diecimila Creature, definiscono e stabiliscono i criteri formativi e garantiscono agli utenti l’affidabilità e l’adeguatezza della formazione dei singoli professionisti associati, a tutela dei Clienti e dei Professionisti stessi.

Il presente Codice Etico e Deontologico, redatto dai soci fondatori, rappresenta le linee guide o insieme di principi, valori comuni e norme di condotta, oltre al riferimento contrattuale tra l’Associazione Professionale LDC e il Professionista associato, per il giusto svolgimento delle professioni di facilitatore e counselor ad orientamento transpersonale. L’assemblea fondativa ha accettato i contenuti, le prescrizioni e i dettami comportamentali di queste figure professionali, ritenendoli pienamente soddisfacenti per una corretta pratica della facilitazione e del counseling transpersonale.

La conoscenza, la condivisione, il rispetto e la sottoscrizione del presente codice etico e deontologico, nonché l’osservanza delle norme di condotta e dei principi in esso contenuti, è condicio sine qua non per l’iscrizione e la permanenza in qualità di associato all’Associazione Professionale LDC e per l’inserimento negli elenchi interni dell’associazione.

Il presente codice è da ritenersi valido anche per le attività di supervisione, di aggiornamento formativo professionale dell’associazione stessa o di altre scuole ed enti iscritti a questa. Resterà altrettanto valido e da applicare nel caso di esercizio della professione tramite internet, con mezzi telematici od elettronici.

Informiamo inoltre che, per mantenere lo status di associato, non è permesso sottoscrivere altri codici deontologici o di condotta con norme e regolamenti in forte contrasto etico o di principio con il Codice Etico e Deontologico dell’Associazione Professionale LDC.

Nota Importante:

Con il termine “Il Cliente” si fa riferimento al singolo individuo, gruppo od organizzazione che fa richiesta di un servizio di facilitazione o counseling transpersonale.

Articolo 1 - Identità e Confini Professionali

Aspetti generali

Le figure dei facilitatori e counselor transpersonali, fatte salve le loro differenze (vedasi Allegato 1. “Categorie Professionali dell’Associazione Professionale LDC”), sono professionisti della relazione che accompagnano persone, gruppi di persone ed organizzazioni in processi di crescita personale e di sviluppo transpersonale, intendendo per quest’ultimo, un progressivo avvicinamento alla dimensione trascendente e spirituale dell’essere umano attraverso la pratica contemplativa ed altre tecniche.

Queste figure professionali forniscono nuove prospettive, opportunità di crescita e sostegno nel cambiamento, nel superamento di ostacoli e crisi esistenziali, promuovendo l’autoconsapevolezza e lo sviluppo di risorse interiori.

La facilitazione e il counseling transpersonale operano esclusivamente nella promozione del benessere integrale delle persone, gruppi ed organizzazioni che presentano un adeguato livello di salute psicologica e sempre nel rispetto pieno della dignità, autodeterminazione e autonomia delle persone.

Nel processo di facilitazione e counseling transpersonale, sia individuale sia di gruppo, non è consentito realizzare nessun tipo di diagnosi ed è pertanto privo di consigli, prescrizioni ed interpretazioni. Non è per nessun motivo da considerare terapeutico e/o riabilitativo e non opera nella sfera patologica o riabilitativa. Il Professionista iscritto all’Associazione Professionale LDC evita accuratamente di creare sovrapposizioni indebite con altre professioni di natura ordinistica ed è incoraggiato a creare sinergie ed alleanze professionali con altri professionisti, nella consapevolezza della necessità di una visione pluralistica e di un approccio integrale alla crescita personale e allo sviluppo transpersonale che spesso oltrepassa le competenze e abilità relative alle singole professioni.

Caratteristiche dell’approccio transpersonale

La facilitazione o il counseling ad orientamento transpersonale adopera un approccio misto ed operativo che integra strumenti di lavoro per la crescita personale con tecniche per l’apertura e l’esplorazione della coscienza, in particolare di natura meditativa. La finalità è facilitare lo sviluppo del pieno potenziale delle persone. Il lavoro introspettivo e contemplativo, l’allenamento dell’attenzione e della presenza nel qui ed ora, le diverse pratiche meditative e di autoindagine riguardo il senso ultimo della vita, sono le principali proposte.

Il facilitatore e counselor transpersonale “facilitano” l’emersione delle risorse delle persone, gruppi od organizzazioni svolgendo un’azione maieutica basata sull’arte di incoraggiare empaticamente l’autoconsapevolezza, attraverso domande aperte, esplorative e non invadenti e con l’ascolto neutrale e non interpretativo, affiancata dall’introduzione di pratiche meditative e di auto-indagine e dall’accompagnamento nella pratica vera e propria.

Caratteristiche dei singoli professionisti

Il facilitatore e counselor transpersonale è un Professionista che si distingue per la sua integrità, onestà e stile di vita in linea con l’approccio transpersonale, intendendosi per questo che lui/lei stesso/a ha incorporato nella propria vita la pratica meditativa e riconosce nella pratica quotidiana dell’auto-osservazione e dell’auto-indagine, la base del suo lavoro e della sua continua crescita personale e professionale.  

Il Professionista ha maturato, nel corso della sua formazione ed esperienza, un sapere tecnico-metodologico, una cultura scientifica, umanistica e transpersonale, che lo rendono capace di offrire al Cliente la prospettiva transpersonale rispettando le specificità del suo processo di crescita personale e sviluppo transpersonale.

Il Professionista opera attraverso una puntuale sospensione del giudizio, riconoscendo al Cliente la sua unicità ed allenandosi quotidianamente all’equanimità della dimensione transpersonale che serve a sostenere un accompagnamento non direttivo e non interpretativo. Questo si traduce in una profonda capacità di ascolto consapevole, che riconosce con umiltà le potenzialità del Cliente e del suo processo attuale, facilitando movimenti di sviluppo, nel pieno rispetto e feedback con le sue reali possibilità.

Articolo 2 - La Relazione tra Professionista e Cliente

Aspetti generali

La relazione tra il Professionista e il Cliente, inizia con un’esplicita domanda da parte di quest’ultimo, a intraprendere un processo di facilitazione o counseling sulla base di un accordo economico, avendo cura che siano ben chiari i confini professionali (nello specifico la differenza con le professioni afferenti all’ambito sanitario).

La relazione tra Professionista e Cliente si basa sulla trasparenza, sul rispetto della persona e dei suoi valori, favorendo l’instaurarsi e il permanere della fiducia reciproca.

La relazione tra Professionista e Cliente è sancita da un accordo nel quale vengono chiaramente definiti le modalità, il tempo del rapporto, il compenso e modalità di pagamento e la comunicazione sulla riservatezza e la tutela della privacy.

Ogni Professionista è responsabile di assumere incarichi solo ed esclusivamente nei limiti delle proprie conoscenze, competenze e abilità, rispettando leggi e regolamenti del contesto in cui si trova a svolgere il proprio mandato.

Il Professionista si riserva la facoltà di accettare o rifiutare la prestazione professionale richiesta dal Cliente e di indirizzare il Cliente verso altri professionisti specializzati. Il Professionista è inoltre tenuto a rinunciare alla richiesta del Cliente qualora questo presentasse chiari sintomi di patologie psichiche o disagio psicologico grave.

Il Professionista può operare in diversi ambiti, in maniera indipendente o in sinergia con altre figure professionali, nel privato, nelle scuole, nell’ambito socioculturale, artistico ed aziendale, a seconda delle specifiche competenze di ogni singola categoria professionale (vedasi documento “Categorie Professionali dell’Associazione Professionale LDC”).

La relazione di facilitazione e counseling transpersonale ha una durata breve con obiettivi condivisi e pattuiti a inizio rapporto con il Cliente.

Comunicazione etica e trasparente

Il Professionista è tenuto a comunicare le informazioni che riguardano il suo servizio, le competenze, esperienze, referenze e qualificazioni ed attestati professionali affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente libero e consapevole. Se richiesto, il Professionista fornirà al Cliente il proprio curriculum vitae, illustrando, nei dettagli, il proprio percorso formativo e professionale.

E’ tenuto inoltre a comunicare al suo Cliente la proposta di lavoro in modo comprensibile e può assumere solo gli incarichi che è in grado di realizzare per competenza, esperienza e disponibilità di tempo e risorse.

Il Professionista è tenuto a comunicare al Cliente che è iscritto ad un’Associazione di Categoria Professionale e che è disponibile presso la stessa uno “sportello del consumatore” al quale rivolgersi per ogni dubbio o necessità.

Qualora la relazione di facilitazione o counseling coinvolga minori come Clienti, il Professionista è tenuto ad acquisire il  consenso iscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela, rispettando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla relazione.

Conflitto d’interesse

Nel caso di eventuali conflitti d’interesse di qualsiasi tipo e natura, il Professionista comunica con chiarezza e in maniera esplicita la propria posizione a tutte le parti coinvolte. Mette in chiaro la propria funzione, il suo ruolo e responsabilità e gli eventuali vincoli che caratterizzano il suo esercizio ed operatività. La gestione di ogni conflitto d’interesse si fa nella massima trasparenza, anche preferendo rinunciare al mandato.

Il Professionista consente l’accesso ad informazioni concernenti la sua formazione, preparazione, organizzazione e operatività allo scopo di favorire varie forme di valutazione e controllo.

Interruzione del rapporto

Il Professionista è tenuto a concludere o a interrompere il rapporto con il Cliente quando:

  • è stato raggiunto l’obiettivo concordato nell’accordo iniziale con il Cliente;
  • il Cliente non ne senta più la necessità;
  • il Professionista ritenga di essere diventato inefficace ai fini dell’accordo stipulato, ravvisando la necessità dell’intervento di altri professionisti;
  • ci sia una giusta causa (ad es. uno stato di malattia, trasferimenti, gravidanze, ecc.);
  • ci siano conflitti, interessi o problemi personali che rendano inadeguato o dannoso per il Cliente la relazione.

L’interruzione del rapporto sarà in ogni caso accompagnata dalle misure necessarie a rendere minimo ogni possibile disagio per il Cliente.

Violazioni gravi del codice etico e deontologico

  • L’utilizzo della relazione con il Cliente per l’esclusiva realizzazione d’interessi o bisogni personali del Professionista;
  • L’istaurarsi di rapporti intimi di natura personale con i Clienti durante la relazione;
  • Ogni comportamento o azione che violi o leda anche in minima parte i diritti del Cliente e di qualunque altra persona che ne possa anche indirettamente subire le conseguenze;
  • Ogni violazione dolosa al codice penale, partecipando o associandosi ad atti di frode, truffa e falsificazione;
  • Discriminazioni basate sulla provenienza etnica o nazionalità, età, religione, genere, orientamento sessuale, stato civile, idee politiche, handicap mentali o fisici dei Clienti.

Il facilitatore si impegna a evitare relazioni che possano inquinare il proprio intervento professionale, ponendo particolare attenzione a situazioni che favoriscano una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione di facilitazione o counseling.

Articolo 3 - Riservatezza e Tutela della Privacy

Il Professionista rispetta pienamente il principio di riservatezza delle informazioni (segreto professionale), salvaguardando la privacy di ogni assistito, salvo obblighi di legge. Il Professionista è tenuto a mantenere il segreto professionale anche dopo la fine della prestazione professionale. La rivelazione è consentita solo con il consenso scritto dal Cliente, purché non violi la riservatezza di altre persone.

Si consiglia che nelle situazioni dove potrebbe verificarsi la possibilità di una limitazione del vincolo di riservatezza, per richiesta legittima dell’Autorità Giudiziaria, il Professionista richieda al Cliente un consenso scritto a inizio rapporto. Inoltre, il Professionista è consapevole di dover prestare testimonianza quando e se richiesto dal magistrato, riguardo quanto emerso nello svolgimento della sua attività. Di questo il Cliente dovrà essere a conoscenza.

Nel caso che il Professionista durante l’esercizio della sua professione venga a conoscenza di forme di sfruttamento e/o violenza sul Cliente minorenne da parte di terzi, deciderà se assumersi la responsabilità di violare il segreto professionale, nell’interesse della tutela dell’integrità del minore, segnalando la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale o all’Autorità Giudiziaria competente.

Nelle attività di gruppo, il Professionista è tenuto a comunicare chiaramente, a inizio rapporto, dell’impegno al rispetto della riservatezza da parte di tutti i membri del gruppo senza eccezioni. Nello stesso modo, il Professionista dovrà informare eventuali collaboratori del suo obbligo al segreto professionale.

Per eventuali riprese audio o video è necessario raccogliere il consenso scritto del Cliente.

Le informazioni e dati raccolti sono conservati e archiviati in conformità alle disposizioni vigenti. Il Professionista inoltre, in ogni sua comunicazione (attività didattiche, convegni o comunicazione di qualsiasi tipo), è tenuto a evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva dei propri Clienti.

Articolo 4 - Relazione tra Colleghi e Altri Professionisti

Il Professionista iscritto all’Associazione Professionale LDC è tenuto a coltivare uno spirito di collaborazione, sinergia e reciproco rispetto verso i propri colleghi facilitatori o counselor e altre figure professionali, anche nell’ottica di offrire un servizio migliore ai propri Clienti.

Il Professionista non fa critiche o giudizi denigratori verso altri colleghi o professionisti né intraprende forme di concorrenza sleale, evitando di attirare o sottrarre i loro Clienti per il proprio interesse personale.

L’Associazione Professionale LDC invita gli associati a partecipare ad una rete di professionisti, incoraggiando la libera circolazione del sapere e promuovendo la corretta pratica della facilitazione o del counseling ad orientamento transpersonale.

Articolo 5 - Promozione Professionale

Il Professionista è tenuto a ricordare che le associazioni professionali di categoria non rappresentano un “riconoscimento di abilitazione” in quanto non sono albi od ordini professionali previsti dalla legge, ma attestano le capacità ed abilità dei singoli professionisti ad esercitare la professione rispettando precisi criteri di qualità e professionalità e garantendo la possibilità di avvalersi di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati.

Il Professionista è tenuto ad evitare diciture e dichiarazioni di questo tipo:

“facilitatore… / counselor… certificato/accreditato da…

Il Professionista potrà invece utilizzare:

“facilitatore… / counselor… iscritto all’Associazione Professionale LDC con il n° … e relativo attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi prestati” 

Nella promozione della propria professionalità, il Professionista rispetta il presente codice, rispetta i confini professionali ed esplicita le caratteristiche distintive del suo intervento. Si impegna inoltre a:

  • evitare di fare dichiarazioni false relative alla propria formazione professionale;
  • utilizzare titoli riservati ad altre categorie professionali;
  • fare dichiarazioni diffamatorie o mendaci nei confronti di altri professionisti o categorie di professionisti;
  • fare “concorrenza sleale” o “pubblicità ingannevole” per procacciarsi la Clientela;
  • utilizzare l’iscrizione all’Associazione LDC per fini puramente commerciali.

Articolo 6 - Aggiornamento Professionale

La nostra associazione prevede per i suoi iscritti l’obbligatorietà della formazione permanente per l’aggiornamento professionale, attraverso la partecipazione a corsi, seminari e workshop, come quelli offerti dall’Associazione Professionale LDC o altri enti associativi e formativi, che garantiscano l’impegno dei singoli professionisti verso la loro crescita professionale e il miglioramento dei propri servizi con l’acquisizione di nuove competenze.  

Il Professionista associato all’Associazione Professionale LDC è d’altronde consapevole dell’importanza di un’adeguata preparazione e del continuo aggiornamento professionale per fornire una prestazione qualificata che risponda alle richieste dei Clienti e si adopera per contribuire con il proprio esercizio professionale alla buona pratica della facilitazione e del counseling transpersonale.

Articolo 7 - Modifiche ed Integrazioni

Il presente Codice Etico e Deontologico può essere soggetto ad aggiornamenti e modifiche per il miglioramento della qualità delle attività e tutela degli utenti e in corrispondenza con gli aggiornamenti di legge. L’Associazione Professionale Le Diecimila Creature, attraverso i suoi Organi, si impegna a darne debita e tempestiva comunicazione sulle pagine consultabili del sito.